Il Bonus Barriere Architettoniche al 75% rappresenta una misura introdotta dalla legge 234/2021, finalizzata alla realizzazione di interventi volti al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche in edifici preesistenti. È importante sottolineare che questa agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge 197/2022.
Coloro che intendono usufruire del Bonus Barriere Architettoniche al 75% possono beneficiare di una detrazione d’imposta sulle spese documentate sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025. Tale detrazione viene ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
In alternativa alla detrazione d’imposta del 75%, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, ma tale opzione è valida solo fino al 31 dicembre 2024. Di seguito sono elencati gli importi massimali ammissibili in base alla tipologia di unità immobiliare:
- Fino a 50.000 euro per unità immobiliari di edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
- 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (per stabili con 2-8 unità immobiliari).
- 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (per stabili con più di 8 unità immobiliari).
Per beneficiare di questo bonus, è essenziale attenersi a quanto indicato nel DM 236/1989, che specifica gli interventi e le caratteristiche delle opere destinate a eliminare o superare le barriere architettoniche. Tra le indicazioni fornite, sono inclusi dettagli riguardanti serramenti e infissi:
- Le ante mobili dei serramenti esterni devono potersi muovere con una pressione non superiore a 8 kg.
- L’altezza delle maniglie di finestre e portefinestre deve essere compresa tra 100 e 130 centimetri dal suolo.
- Interruttori e dispositivi di automazione devono trovarsi ad un’altezza dal suolo compresa tra 100 e 130 centimetri.
- Lo spigolo vivo delle finestre deve essere sagomato per prevenire infortuni.
- La luce netta di porte luce e portoncini deve essere di almeno 80 centimetri per l’accesso principale e di 75 cm per quelli interni.
- L’altezza da terra delle maniglie delle porte deve essere compresa tra 85 e 95 centimetri.
- La soglia ribassata (gradino in ingresso) per le portefinestre deve essere minore o uguale a 2,5 cm.
Affinché tali adeguamenti siano validi, è necessario che un tecnico abilitato attesti il rispetto dei requisiti specificati nel decreto.